IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali; Vista la nota n. 1085 del 25 maggio 1989 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ha presentato istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1 luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facolta' dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex officio, l'amministrazione stessa e' tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1988 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70; Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite; Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimita' degli originari criteri di classificazione - elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si e' proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo; Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983; Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'Ente al livello superiore sulla base dei dati da assumere nel conto consuntivo 1988; Decreta: Art. 1. A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali - la cui importanza e' da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a fari data dal 1 gennaio 1989 - e' attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale B dell'Amministrazione dello Stato.